Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18.3.21, n. 67, ha dato piena attuazione all’art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, che mirava al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo.
Tra le norme di natura generale vi sono quelle relative al lavoro sportivo che incidono in particolare sulla normativa previgente rappresentata dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti” che viene espressamente abrogata dal nuovo decreto legislativo (art. 52, comma 1, lett. B), ma a far data dal 1°luglio 2022.
La riforma sui nuovi contratti lavoratori sportivi entrerà in vigore il primo gennaio 2023. In attesa del definitivo via libera sui contratti lavorativi sportivi 2022-2023, in base alle nuove norme, da 0 a 5.000 euro non si pagano contributi previdenziali e tasse. Si tratta della nuova area no tax che include tre quarti dei collaboratori sportivi censiti all’inizio della pandemia. Dai 5.000 ai 15.000 euro si pagano i contributi, ma non le tasse. Oltre 15.000euro l’anno, tasse e contributi.
Si riduce dai 16 ai 15 anni l’età per i contratti di apprendistato. Per quanto riguarda l’abolizione del vincolo, l’appuntamento è al primo gennaio 2025 per consentire alle società sportive di conoscere nel dettaglio le nuove norme.
Il riconoscimento della prestazione sportiva come “lavoro” oscilla tra la natura di lavoro autonomo o subordinato. Prima della legge 91/81, non risultavano discipline specifiche per il lavoro nello sport: a questa legge si deve la prima qualificazione normativa come “lavoro”, mai prima di allora presa in esame.
La gran parte delle disposizioni della vecchia disciplina vengono riproposte nella nuova e si inseriscono nel più generale quadro normativo rappresentato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro, in particolare nelle imprese.
In particolare l’art. 2 ( “Definizioni”, al comma 1, lett. dd), qualifica lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, che esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo, indipendentemente dal fatto che l’esercizio di tale attività avvenga nel settore professionistico o dilettantistico; la definizione è riportata al primo comma dell’art. 25, intitolato “lavoratore sportivo”. Ne consegue che anche colui che solitamente svolge l’attività nel settore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nel momento in cui percepisce un compenso che non sia un mero rimborso spese, acquisisce la qualifica di lavoratore sportivo, a condizione che tale attività retribuita non sia svolta a favore di un Ente per il quale svolge attività amatoriale.
La nuova normativa dispone che l’attività a titolo oneroso può essere svolta (art. 25, 2° comma,) sulla base di un rapporto di lavoro subordinato, o di un rapporto di lavoro autonomo, quest’ultimo anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, o può ricorrere altresì (art. 25, 4°comma) la forma della collaborazione occasionale.
A chiusura, il comma 5 precisa che si applicano, per quanto compatibili e per tutto quanto non diversamente disciplinato dal decreto, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.
Il rapporto di lavoro può essere a termine, per un periodo non superiore a cinque anni, ma può essere rinnovato, e può essere ceduto ad altra società o associazione sportiva, prima della scadenza, se l’altra parte vi consente e con le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali
Viene altresì confermata la previsione che nel contratto non possono essere previste clausole di non concorrenza o comunque limitative della libertà professionale dello sportivo.
L’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, c.1, n. 3, del c.p.c, ma è fatta salva l’applicazione dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2015, come già visto sopra, per cui se tale attività si concretizza in prestazione di lavoro prevalentemente personale, continuativo, con modalità di esecuzione organizzate dal solo committente, anche con riferimento ei tempi e al luogo del lavoro, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
La normativa previgente, relativamente all’attività prestata dall’atleta a titolo oneroso, individuava in via generale la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; anche la nuova normativa presume la subordinazione, per il lavoro prestato dall’atleta come attività principale o prevalente, in modo continuativo, nei settori professionistici (art. 27, 2°comma). Sono previste (3° comma) tre situazioni in cui l’attività sportiva prestata dall’atleta, si configura come lavoro autonomo:
- Quando l’attività richiesta si svolge nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o più manifestazioni ma tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- Se il contratto non prevede vincoli circa la partecipazione a sedute di preparazione o allenamento;
- Se la prestazione resa, pur avendo carattere continuativo, non superi complessivamente otto ore in una settimana o cinque giorni in un mese o trenta giorni in un anno.
Come già previsto dall’art. 4 della normativa previgente, il rapporto di lavoro nei settori professionistici si costituisce con assunzione diretta e stipula di un contratto che richiede la forma scritta, a pena di nullità (art. 27, c.4), e dev’essere redatto secondo uno schema tipo predisposto dai soggetti chiamati alla stipula degli Accordi Collettivi delle categorie di lavoratori interessate, e tale schema non può essere derogato in pejus.
Resta confermata l’obbligatorietà, a prescindere dalla natura del contratto, per tutti gli sportivi, della clausola che preveda il rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
La nuova normativa, all’art. 31, stabilisce l’eliminazione del vincolo sportivo, quale limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, entro il 1°luglio 2022.