LA TUTELA ASSICURATIVA DEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI

Il decreto legislativo n. 38 del 2000 – in attuazione della delega contenuta nella legge n. 144 del 1999 e nel rispetto dei principi enunciati, in particolare, dall’art. 55 – ha esteso la copertura assicurativa anche ad alcune categorie di lavoratori che prima ne erano escluse quali gli sportivi professionisti (art. 6). L’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro alla categoria in questione si fonda sulla pericolosità dell’attività sportiva non diversamente da quanto avviene per le ipotesi previste all’art. 1 del Testo Unico del 1965, che tutela tutte le categorie di lavoro cd.tipiche.

La tutela assicurativa applicata agli sportivi professionisti, seppur limitatamente a coloro i quali sono legati alle società di appartenenza da un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), ha comportato il venir meno del monopolio esercitato di fatto per anni dalla Sportass nel settore dell’assicurazione contro gli infortuni sportivi, a seguito della sua unificazione con l’Inps con decorrenza 1.1.2017

L’art. 3 della legge n. 91 del 1981, dopo aver previsto espressamente che, in via generale, la prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato stabilisce, poi, che la stessa è, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  2. b) l’atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
  3. c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

In tali ultime ipotesi, pertanto – vertendosi, per espressa previsione legislativa, nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo – non sussiste, dunque, alcuna copertura assicurativa da parte dell’INAIL la cui tutela si estende, come sopra visto, solo agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti individuati dalla legge sulle assicurazioni sociali come datori di lavoro.

Per quanto riguarda poi l’attività tutelata, l’Istituto Assicuratore, con nota del 6 settembre 2002, ha precisato che la tutela antinfortunistica non riguarda solo l’evento agonistico settimanale ma anche le sedute di preparazione o allenamento ovvero, ogni altra attività che lo sportivo contrattualmente è obbligato ad effettuare.

In considerazione della particolarità dell’attività svolta dagli sportivi professionisti dipendenti e, in particolare, dai calciatori, l’Istituto ha inoltre, espressamente stabilito che per “sede di lavoro” deve intendersi quella dove viene svolta prevalentemente la prestazione e che, in linea di massima, potrebbe essere rappresentata dall’impianto sportivo dove si svolge la preparazione mentre, qualora l’infortunio si dovesse verificare durante una partita svolta in “trasferta”, il datore di lavoro deve, in ogni caso, inoltrare la denuncia presso la sede INAIL che gestisce il rapporto assicurativo.

Gli aspetti contrattuali rivestono importanza sostanziale ai fini della tutela. Infatti, non già il ruolo di “sportivi professionisti” determina l’accesso alla tutela INAIL, bensì lo status di “atleta-lavoratore subordinato” come previsto dal D.P.R. 1124/65. Per quanto attiene le discipline ex art. 2 della legge 91/81, vediamo come, mentre nel caso della F.I.G.C. e della F.I.P., siano perfettamente rispettati i criteri contrattuali, con la piena acquisizione dello status di “lavoratore subordinato”, nel caso della F.I.G. (caratterizzata dall’iscrizione diretta dell’atleta alla predetta Federazione), della F.C.I., della F.P.I. e della F.M.I., vada a configurarsi, per gli sportivi afferenti, prevalentemente la figura del “lavoratore autonomo” priva, quindi, di quei requisiti indispensabili per il godimento della tutela previdenziale INAIL.

In particolare l’attività professionistica del golf prevede esclusivamente l’iscrizione diretta alla Federazione, senza l’intermediazione della Società sportiva. Per quanto attiene la Federazione Pugilistica Italiana, a norma dell’art. 12 dello Statuto Federale della F.P.I., “sono atleti professionisti i pugili che svolgono la propria attività sportiva a titolo in forza di contratto con società affiliate costituite nella forma di società a responsabilità limitata o in società per azioni, nel rispetto delle disposizioni recate dalla legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni e integrazioni “. Quindi, anche per il pugilato professionistico, nessun dubbio si pone nell’individuare il rapporto tra gli atleti e le società come lavoro autonomo.

In ultimo, per quanto attiene gli atleti professionisti praticanti la disciplina del motociclismo, parimenti ai ciclisti ed ai pugili, non si individuano i requisiti per la determinazione dello status di “lavoratore dipendente”: tra l’altro, i professionisti delle due ruote sono soggetti all’affiliazione diretta alla F.I.M. (Federazione Internazionale Motociclismo). Da quanto esposto, ai fini dell’applicazione pratica del Decreto, affinché operi la tutela di cui si discute, è necessario che tali sportivi siano anche titolari di un rapporto di lavoro subordinato, essendo tale requisito esplicitamente richiesto dalla norma (“…sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all’art. 9 del testo unico”).

Come visto, solo per alcuni atleti (calciatori e cestisti) vi è una presunzione assoluta di un rapporto di lavoro subordinato dovendosi, invece, per le altre figure di sportivi professionisti valutare caso per caso la ricorrenza di tale rapporto, essendo in concreto compatibile anche lo svolgimento di una prestazione che presenta i connotati tipici del lavoro autonomo. Ove si verifichi tale ultima ipotesi, per i soggetti interessati non opererà la tutela prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 38/00, bensì quella di cui all’art. 8 della legge n. 91/81.

L’AIC ha pubblicato una vademecum specifico per il calciatore professionista:

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